Congedo non retribuito
Trattamento dei primi 2 mesi di congedo non retribuito
In caso di congedo non retribuito fino e compreso 2 mesi o in caso di congedo non retribuito di maggiore durata, per i primi 2 mesi si applica quanto segue:
- La sua assicurazione di risparmio e di rischio rimane invariata, cioè resta come prima dell'inizio del congedo non retribuito.
- Tutti i contributi per l'assicurazione di risparmio e di rischio devono essere versati da lei (in base alla tavola dei contributi scelta) e anche dall’azienda sugli accrediti di vecchiaia e di risparmio in conformità al regolamento della Cassa pensioni Novartis.
Trattamento dei congedi non retribuiti di durata superiore a 2 mesi
In caso di congedo non retribuito di oltre due mesi, ha a disposizione le seguenti tre opzioni per continuare l'assicurazione di risparmio e di rischio presso la Cassa pensioni Novartis per il periodo di congedo dopo i primi due mesi.
Opzione 1: Sospensione dei contributi
- Per la durata del congedo non retribuito superiore a 2 mesi, i suoi contributi e quelli versati dall'azienda saranno sospesi dopo i primi 2 mesi.
- Se la domanda di assicurazione viene presentata dopo il secondo mese di congedo, ma prima della ripresa del lavoro, si ha diritto solo alla prestazione di libero passaggio, calcolata a partire dal momento in cui è iniziato il congedo.
- In linea di principio, lei può colmare le lacune previdenziali della Cassa pensioni in qualsiasi momento.
Opzione 2: Continuazione dell'assicurazione contro i rischi
- Per il periodo del congedo non retribuito che dura più di 2 mesi, i suoi contributi e quelli dell'azienda continueranno solo per l'assicurazione contro i rischi.
- La ripresa dei pagamenti per i contributi di risparmio avverrà solo dopo la scadenza del congedo non retribuito.