Proprietà d’abitazione
Secondo la Legge Federale sulla Promozione della proprietà d'abitazioni (PPA) mediante i fondi della previdenza professionale del 17 dicembre 1993 (in vigore dal 1° gennaio 1995) e la sua ordinanza, sussiste la possibilità di prelevare anticipatamente o costituire in pegno gli averi di previdenza, al fine di finanziare la propria abitazione.
Prelievo anticipato / Costituzione in pegno dei fondi dalla previdenza professionale
Potete utilizzare il vostro avere di previdenza (capitale di libero passaggio) nell'ambito delle disposizioni legali:
- acquisto di una proprietà di abitazione oppure l’ ammodernamento o il suo rinnovo;
- il rimborso dei debiti sussistenti;
- l’acquisto di partecipazioni ad una cooperativa di costruzione di abitazioni.
Premesse
Dovete voi stessi essere il proprietario dell'immobile ed abitarvi (ai sensi di domicilio principale).
Informazioni interessanti inerenti il prelievo
- Fino all'età di 50 anni, per principio, potete prelevare tutto il capitale di previdenza per il finanziamento di una propria abitazione, con delle limitazioni legali.
- Gli acquisti facoltativi degli ultimi 3 anni sono esclusi dal prelievo anticipato.
- Il prelievo causa una riduzione delle prestazioni di previdenza.
- Il prelievo è soggetto ad imposizione e per causa legale viene notificato (in caso di residenza in Svizzera) all'amministrazione Federale delle contribuzioni.
- Per i frontalieri vengono richieste delle imposte alla fonte.
- Un prelievo lo si può eseguire ogni 5 anni fino al 62° anno d’età.
- I rimborsi (importo minimo CHF 10‘000) fino al verificarsi di un evento assicurato (pensionamento, invalidità, decesso) ma non oltre i 65 anni.
- In caso di vendita dell'immobile sussiste in ogni caso l'obbligo al rimborso che in Svizzera viene garantito da una registrazione nel Registro fondiario.
- Acquisti facoltativi sono possibili solo dopo il rimborso completo del prelievo anticipato.
Informazioni interessanti inerenti la costituzione in pegno
- Fino all'età di 50 anni, per principio, potete costituire in pegno a favore del creditore ipotecario tutto il capitale di previdenza, risp. le prestazioni previdenziali, per il finanziamento di una propria abitazione, ma con delle limitazioni legali.
- La costituzione in pegno non causa una riduzione delle prestazioni previdenziali, finché il pegno non viene realizzato.
- La costituzione in pegno non ha conseguenze fiscali, fin quando non viene esercitato il diritto di pegno.
- Una realizzazione del pegno viene trattata come un prelievo anticipato.